In questa breve guida ti offriremo una dettagliata informativa sulle detrazioni degli interessi passivi sui mutui richiesti per l’acquisto della prima casa e della seconda casa e verrà posta attenzione anche alla casistica che riguarda l’acquisto di un’abitazione principale per la quale è stato stipulato un mutuo cointestato.
La detrazione IRPEF ( Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) ha però dei limiti che variano a seconda della tipologia di abitazione e l’articolo 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ne disciplina l’applicazione.
Gli interessi passivi possono essere detraibili fino al 19% dalla dichiarazione dei redditi sia per l’acquisto della prima casa che per l’acquisto della seconda. Se ad esempio il mutuatario paga in 12 mesi una somma totale di 6.000 euro potrà detrarre solo un massimo del 19% di 4.000 euro, quindi 760 euro. Questo limite si riferisce al totale complessivo:
- Degli interessi passivi
- Degli oneri accessori del contratto di mutuo per il capitale richiesto
- Delle quote di rivalutazione soggette a clausole di indicizzazione
Condizioni necessarie
La normativa vigente richiede, per la detrazione degli interessi passivi di un mutuo, il rispetto di alcune condizioni. La detrazione degli interessi passivi ti spetta se hai stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il contratto deve essere stato stipulato 12 mesi prima o dopo l’acquisto stesso. Questo significa che puoi stipulare un contratto di mutuo un anno prima dell’acquisto dell’immobile o puoi stipularlo entro un anno dall’acquisto. Viene esclusa la casistica in cui il contratto originario viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota residua da rimborsare)
Altra condizione di cui deve beneficiare il contratto di mutuo è l’essere stato erogato da un soggetto residente in Italia ( ne caso di un non residente questo dovrebbe avere una stabile organizzazione in Italia) o da un soggetto residente in uno stato membro dell’Unione Europea.
Un’ulteriore requisito necessario è che l’immobile, oggetto del contratto di mutuo, sia quello destinato all’abitazione principale dell’acquirente che ha un anno a disposizione dall’acquisto. Per abitazione principale viene intesa la dimora dove abitualmente vive il mutuatario. La mancata osservazione di quest’ultimo requisito comporta la perdita di ogni beneficio, ad eccezione di casi di ricovero permanente in un istituto sanitario o di ricovero e a condizione che l’immonile non sia dato in locazione.
L’usufruttuario non gode della detrazione in quanto non è il soggetto che acquista l’immobile, ma beneficia solo del diritto reale di godimento. Le detrazioni spettano anche nei casi in cui l’abitazione sia oggetto di ristrutturazione edilizia e viene adibita ad abitazione principale entro e non oltre i 2 anni dall’acquisto e nel caso in cui l’iimobile oggetto d’acquisto è locato ed entro tre mesi viene notificato ai locatari l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione da parte dell’acquirente ( in tali circostanze l’immobile dovrà essere adibito ad abitazione principale entro un anno).
Detrazioni su seconda abitazione
Occorre chiarire che per l’acquisto della seconda casa non sono previste detrazioni degli interessi passivi del mutuo, in quanto sono applicate solo all’acquisto di immobili utilizzati come abitazione principale. Però esistono delle eccezioni che ti illustriamo. È possibile detrarre, per il mutuo sulla seconda casa:
- Gli oneri accessori della stipula del mutuo
- Le commissioni dell’intermediazione pagate alla banca
- Spese aggiuntive ( imposta di iscrizione e imposta sostitutiva sul capitale prestato)
- Spese notarili per la pratica di mutuo
- Eventuali perizie tecniche
La percentuale massima di detrazione applicabile resta sempre del 19%, come per la prima abitazione.
Detrazioni per abitazione principale cointestata
Le detrazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale rappresentano un significativo vantaggio per i contribuenti italiani. Quando si tratta di un’abitazione principale acquistata in cointestazione, la situazione fiscale può diventare leggermente più complessa, ma offre comunque opportunità di risparmio. Tipicamente, questo scenario si verifica quando una coppia di coniugi decide di acquistare insieme la loro prima casa.
In tali circostanze, la legge italiana prevede che entrambi i coniugi siano eleggibili per la detrazione fiscale sugli interessi del mutuo. Tuttavia, l’importo della detrazione a cui ciascuno ha diritto è proporzionale alla sua quota di interessi pagati sul mutuo. Questo significa che se un coniuge ha pagato il 60% degli interessi e l’altro il 40%, la detrazione sarà suddivisa secondo queste proporzioni.
Un’eccezione importante si verifica nel caso in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro. In Italia, una persona è considerata a carico fiscalmente se il suo reddito non supera una certa soglia annua. Se uno dei coniugi rientra in questa categoria, allora l’altro coniuge, quello di cui il primo è a carico, può richiedere l’intera detrazione fiscale per gli interessi del mutuo, sommando quindi le quote di entrambi. Questo può tradursi in un notevole risparmio fiscale per la coppia, specialmente se l’importo degli interessi pagati è elevato.
È essenziale ricordare che, per beneficiare di questa detrazione, è necessario rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale italiana, tra cui la presentazione di documentazione adeguata, come l’atto di acquisto dell’immobile e la certificazione degli interessi pagati, rilasciata dall’istituto di credito. La corretta gestione di queste pratiche assicura alla coppia di poter godere pienamente dei benefici fiscali associati all’acquisto della loro abitazione principale.
Domande Frequenti
La detrazione fiscale sugli interessi del mutuo per l’acquisto della prima casa in Italia è attualmente fissata al 19% degli interessi pagati, fino a un massimo di 4.000 euro all’anno. Questo significa che è possibile detrarre dalla propria imposta lorda una percentuale degli interessi effettivamente versati alla banca per il mutuo.
In Italia, la detrazione fiscale degli interessi del mutuo è riservata solo all’acquisto della prima casa. Pertanto, gli interessi pagati per un mutuo contratto per l’acquisto di una seconda casa non sono detraibili. Questa regola rientra nelle politiche fiscali volte a incentivare l’acquisto della prima abitazione.
Nel caso di un mutuo cointestato, ad esempio da due coniugi o da più persone, la detrazione degli interessi spetta a ciascun cointestatario in proporzione alla quota di possesso del mutuo. Ogni cointestatario può quindi beneficiare della detrazione fiscale fino a un massimo di 4.000 euro calcolati sulla sua quota di interessi pagati.
Per poter detrarre gli interessi del mutuo nella dichiarazione dei redditi, è necessario presentare la certificazione rilasciata dall’istituto di credito che attesta gli interessi pagati nell’anno fiscale di riferimento. È inoltre importante conservare l’atto di acquisto dell’immobile che dimostra che si tratta della prima casa.
La detrazione fiscale degli interessi del mutuo per la prima casa non è soggetta a limitazioni di reddito. Ciò significa che tutti i contribuenti che hanno un mutuo per l’acquisto della prima casa possono beneficiare di questa detrazione, indipendentemente dal loro livello di reddito, purché rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Indice dei Contenuti